GREEN PASS: REGOLE PER ACCEDERE AI SERVIZI
REGOLE PER ACCEDERE AI SERVIZI PER I QUALI È PRESCRITTO IL GREEN PASS
l Ministero dell’Interno, con Circolare n. 15350/117/2/1 del 10 agosto 2021, ha fornito maggiori disposizioni in ordine a quanto espresso dalla Ministra dell’Interno Lamorgese che, come noto, nelle dichiarazioni di lunedì 9 agosto, aveva preso una posizione netta sul problema del controllo sul documento di riconoscimento nei confronti dei clienti che vogliano usufruire di servizi e attività per l’accesso ai quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi.
Il provvedimento del Viminale ora detta una linea sui controlli, precisando che:
· resta in capo ai soggetti identificati dall’art. 13, comma 2, del DPCM del 17 giugno u.s. l’onere di verificare mediante l’App “Verifica c 19” il possesso da parte del cliente di una delle certificazioni verdi;
· il controllo sul documento di riconoscimento di cui all’art. 13, comma 4 del DPCM sopra citato, deve essere intesa come attività di accertamento avente natura discrezionale (come dimostra la precisazione “a richiesta dei verificatori”) che si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, vale a dire, a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione;
· il suindicato accertamento dovrà essere svolto in modo da garantire la riservatezza del singolo, nei confronti di terzi;
· in caso di richiesta da parte del verificatore, l’avventore è tenuto ad esibire il documento di riconoscimento anche se il soggetto deputato al controllo non è un pubblico ufficiale;
· qualora, a seguito di un controllo da parte delle forze di polizia o del personale di polizia municipale dovesse emergere che chi possiede la certificazione verde è persona diversa dall’intestatario della stessa, la sanzione di cui all’art. 13 del D.L. n. 52/2021, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente, risulterà applicabile esclusivamente nei confronti dell’avventore.
Tra l’altro, con riferimento alla facoltà di delega dell’attività di verifica di cui all’art. 13, comma 3, del DPCM del 17 giugno u.s., il Ministero dell’Interno ribadisce la necessità di un atto formale che rechi le istruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività di controllo… Fonte: FIPE