Sentenza Cassazione Penale n. 20416 del 24 maggio 2021 – Reato di epidemia colposa da Sars-Cov2 nella casa di riposo. Non sussiste nesso di causalità tra l’omessa integrazione del DVR con il rischio biologico e la diffusione del virus.

 

1. Il Tribunale per il riesame di Catania, adito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., il 18 giugno – 30 luglio 2020 ha annullato il decreto di sequestro preventivo (e di convalida del sequestro di urgenza adottato dal P.M. il 12 maggio 2020) della casa di riposo “D.” di Caltagirone, emesso il 14-15 maggio 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Caltagirone nei confronti di G.L., indagato per epidemia colposa (artt. 438-452 cod. pen.) e per violazioni in materia di salute e di sicurezza del lavoro (artt. 65, 68 e 271 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81), fatti ipotizzati come commessi tra il 22 aprile ed il 5 maggio 2020.

2. G.L. risulta essere il legale rappresentante della società cooperativa sociale che gestisce la casa di riposo “D.” di Caltagirone, oggetto di accertamenti da parte dei Carabinieri compendiati nelle note del 4, del 5, del 7 e dell’11 maggio 2020, che hanno segnalato, tra l’altro, la omessa doverosa integrazione del documento di valutazione dei rischi con le procedure previste dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 e l’omesso aggiornamento dello stesso.

3. Ricorre per la cassazione dell’ordinanza il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltagirone, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge.
3.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 438 e 452 cod. pen.
Rammenta che il Tribunale ha ritenuto che il reato di epidemia colposa postuli necessariamente una condotta commissiva a forma vincolata, di per sé incompatibile con la responsabilità a titolo di omissione e, quindi, con il disposto dell’art 40, comma 2, cod. pen., che si riferisce solo ai reati a forma libera.
Secondo il P.M., invece, l’inciso “mediante la diffusione di germi patogeni” di cui all’art. 438 cod. pen. non rappresenta una peculiare modalità di realizzazione della condotta ma specifica il tipo di evento che la norma penale punisce in caso di verificazione: la fattispecie di cui agli artt. 438-452 cod. pen., per ragioni sia testuali che sistematiche, non esige una condotta commissiva a forma vincolata e, di per sé, non è incompatibile con una responsabilità di tipo omissivo.
In tal senso Рsottolinea il ricorrente Рsi ̬ pronunziata la Corte di cassazione nella motivazione della sentenza di Sez. 1, n. 48014 del 30/10/2019, P., Rv. 277791-01.
Prosegue così il ricorso: «Orbene, il COVID-19 è una malattia infettiva ad alto tasso di contagiosità (tanto da essere stata dichiarata “pandemia”), che, diffondendosi con elevata rapidità per via aerea e/o tramite contatto con superfici contaminate, desta un notevole allarme sociale e correlativo pericolo per un numero indeterminato di persone, propria a casa della sua capacità di propagazione. Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, anche la mancata integrazione e/o l’omesso aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi rispetto al rischio biologico in generale, e a quello da COVID-19 in particolare, costituiscono condotte che integrano gli estremi della fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 438 e 452 c.p., a fronte della loro efficienza causale a cagionare un’epidemia a titolo colposo, come del resto si è verificato nel caso di specie, ove numerosi anziani (oggi deceduti) e lavoratori dipendenti sono risultati positivi al virus» (così alla pp. 3-4).
3.2. Con l’ulteriore motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 324, comma 7, 309, comma 9, e 321 cod. proc. pen., nella parte in cui il sindacato giurisdizionale non si è limitato ad accertare la possibilità di sussumere la fattispecie concreta in una delle figure di reato prospettate dal Pubblico Ministero (comprese quelle concernenti le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ma si è spinto, eccedendo – si ritiene – i poteri al Tribunale spettanti, a sindacare la concreta fondatezza dell’ipotesi accusatoria.
Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

4. Il P.G. della Corte di cassazione nelle conclusioni scritte del 15 febbraio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. Con ampia memoria, con allegati, in data 16 febbraio 2021 la difesa di G.L. ha chiesto rigettarsi il ricorso del P.M., per manifesta infondatezza dello stesso……. scarica sentenza completa.

Fonte: CassazioneWeb

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