Se lo studente viene beccato con il cellulare agli esami è vietato leggerne i contenuti

Scuola & Privacy

Verbali di esame senza dati eccessivi rispetto all’esigenza di motivazione, soprattutto a riguardo delle decisioni assunte per i candidati affetti da disturbi dell’apprendimento. È una delle precauzioni che discendono dall’applicazione del regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr) alle prove finali. Allo stesso scopo (rispettare la riservatezza) bisogna essere particolarmente prudenti a non propalare notizie nel momento in cui si devono adottare provvedimenti di espulsione per la violazione delle regole relative allo svolgimento delle prove (ad esempio uso di apparecchi elettronici).

Questi accorgimenti derivano dalla necessità di coordinare la disciplina della privacy con le regole sugli adempimenti di carattere operativo e organizzativo relativi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (anno 2022-2023), illustrati dalla Circolare del ministero dell’istruzione del 12 maggio 2023, prot. 15851. La circolare dettaglia i divieti relativi all’utilizzo di cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove scritte.

La medesima circolare ricorda che a carico di chi viola queste disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove di esame. Tutte le condotte, in cui si articolano l’accertamento della violazione e la conseguente adozione della sanzione espulsiva, rappresentano trattamenti di dati personali riferiti, in particolare, agli autori della violazione.

In relazione a tali trattamenti vanno osservati i principi di liceità correttezza nel trattamento dei dati, imposti dall’articolo 5 del Gdpr. Questo significa adottare in concreto modalità di allontanamento, ispirati alla deontologia didattica e delle relazioni interpersonali, senza propalazione di notizie relative all’episodio, né nell’immediatezza del fatto né successivamente.

Sempre a riguardo dei dispositivi elettronici, può darsi che accidentalmente si trovino di questi apparecchi nei locali in cui si svolgono le prove. In tale caso, la scuola deve astenersi dall’apprendere contenuti del dispositivo elettronico, oggetto di eventuale casuale ritrovamento, da custodirsi per la consegna all’avente diritto o alle autorità pubbliche. Il divieto di prendere conoscenza del contenuto del dispositivo elettronico non può essere derogato, neppure per la finalità di identificarne il legittimo proprietario. La consultazione di dati personali contenuti nel dispositivo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, è già stata valutata dal Garante della privacy quale violazione degli articoli 5 e 6 del Gdpr e articolo 2-ter del Codice del codice della privacy (ordinanza ingiunzione n. 367 del 10 novembre 2022). Per quanto riguarda le prove di esame del singolo studente, queste costituiscono dato personale dello studente medesimo. Pertanto, anche in questo caso, tutte le operazioni relative alle prove di esame rappresentano un trattamento di dati personali.

A questo riguardo va sottolineato che il trattamento degli stessi, in relazione alle finalità dello svolgimento di esame, è ovviamente legittimo. Va, però, sottolineato che, come affermato dal Garante della privacy nel vademecum 2023 «La scuola a prova di privacy», restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d’ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nelle prove di esame.

La compilazione dei verbali di esame richiede, infine, particolare perizia nel rispetto del principio di minimizzazione (articolo 5 Gdpr). Ciò specialmente per le decisioni assunte nei confronti di candidati con disabilità, di candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). È vero che queste decisioni devono essere debitamente motivate, ma la motivazione non deve eccedere quanto strettamente necessario per dare conto della congruità delle decisioni medesime. Inoltre, ha ricordato il Garante della privacy, occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai dati degli allievi con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, limitandone la conoscenza ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato.

Fonte: Italia Oggi del 6 giugno 2023 – di Antonio Ciccia Messina

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