Cassazione Penale, sentenza n. 13578 del 05 maggio 2020 – Infortunio con un carrello su ruote a spinta

Responsabilità del legale rappresentante e dell’amministratore delegato (genitori dell’infortunato), per l’infortunio avvenuto

1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 19 giugno 2017, ha rideterminato e convertito ex art. 135 cod. pen. la pena inflitta nei confronti di Z.E. e L.V.M. in euro settemilacinquecento ciascuno, in relazione al reato di cui agli artt. 40, comma secondo, e 590, commi primo e terzo, cod. pen.
L.V.M. , nella qualità di legale rappresentante della Z. s.r.l. e Z.E., amministratore delegato di tale società, sono stati condannati per avere, per colpa generica e per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, ed in particolare del disposto dell’art. 71, comma 1, e 87, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2008, cagionato al dipendente Z.A. lesioni personali gravi, per aver messo a disposizione del medesimo un carrello su ruote a spinta non adeguato ed inidoneo ai fini delle operazioni di sicurezza da svolgere.
In ordine alla dinamica del sinistro, Z.A. stava tirando da solo, camminando all’indietro, un carrello avente sul piano un perno in cui era stata precedentemente infilata una bobina di ferro metallico, del peso di quasi quattro quintali, che doveva essere trasportata da un reparto all’altro, con passaggio obbligato su una grata di metallo. Giunto sulla grata, una ruota del carrello si incagliava in una fessura creatasi tra la grata e il pavimento di cemento. Impulsivamente Z.A. dava uno strattone al carrello per liberare la ruota, provocando la fuoriuscita della bobina dal perno che la tratteneva. La bobina gli rovinava addosso, facendolo cadere a terra e provocandogli numerose fratture nonché la perforazione di un polmone, costringendolo all’Immobilità per tre mesi.
La responsabilità degli imputati Z.E. e L.V.M., genitori dell’infortunato, derivava dalla posizione di garanzia rivestita da entrambi nell’ambito aziendale. Continua a leggere scaricando la sentenza.

Fonte CassazioneWeb

Nessun commento

Spiacenti, non è possibile inserire commenti adesso

logo

S&L Srl

Via G. Bovini 41

48123 Ravenna


P.IVA 02051500391

Cap.Soc. € 10.000,00

Reg.Imp. RA n.167253 R.E.A. 167253


Copyright © 2019 www.sicurezzaoggi.com

All rights reserved

Contatti

Email: info@sicurezzaoggi.com

Tel.: +39 0544 465497

Cell.: +39 333 1182307

Fax: +39 0544 239939