Cassazione Penale sentenza n. 31529 del 11 novembre 2020 – Infortunio durante la movimentazione di merci.
Infortunio durante la movimentazione di merci con un transpallet elettrico. Responsabilità di committente e appaltatrice.
Con questa sentenza la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì del 5 luglio 2016, con cui B.I. e D.L. erano stato condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 113, 590, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., 26, comma 2, lett. a) e 63, comma 1, d. Ivo n. 81 del 2008, perché, in cooperazione tra loro, nelle rispettive qualità il B.I. di legale rappresentante e di presidente del consiglio di amministrazione della società “P.” e il D.L. di procuratore speciale e direttore dello stabilimento ubicato in Forlì, via ………, della società “.C. A.”, perché, in violazione dell’art. 26 cit., non cooperavano tra loro per l’attuazione delle misure di prevenzione sul lavoro nel reparto scarico ortofrutta affinché le manovre di movimentazione delle merci venissero effettuate in sicurezza e non in condizione di spazi ristretti all’interno dello stabilimento della società C. A. nonché, in violazione dell’art. 63, comma i), AII. IV punti 1.8.1. e 1.8.2. cit., il B.I. lasciava utilizzare a C.L. un transpallet in una zona avente uno spazio ristretto per le manovre e il D.L. per aver dato in uso dei locali in cui gli spazi di manovra erano ristretti; nella specie, il 16 marzo 2012, mentre il C.L., quale socio lavoratore dipendente della società P. si trovava nella zona di scarico merci in arrivo del predetto stabilimento ed era intento a movimentare dei pallets in legno su cui erano accatastate varie casse in plastica ripiene di prodotti ortofrutticoli mediante un transpallet elettrico, durante una manovra a marcia indietro urtava una pila di casse riposte su due pallets sovrapposti (48 casse complessive contenenti kg. 10 cadauna di mele golden suddivise in 24 casse sovrapposte tra di loro a piani di quattro su ogni pallet, per un’altezza complessiva pari a cm. 236) scaricate in precedenza e a seguito di tale urto, al fine di evitare il ribaltamento delle casse che nel frattempo si erano inclinate il C.L. scendeva dal transpallet cercando di reggerle, ma stante il peso elevato (kg. 480 solo la merce contenuta all’interno delle casse, esclusa la tara dei contenitori), non riusciva in tale intento, rimanendo schiacciato dalle stesse, cagionando al C.L. lesioni personali gravi consistite in tetraplegia da frattura lussazione cervicale, con conseguente grado di inabilità del 95%.
1.1. In base alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, anche in base ad una videoregistrazione, il C.L., dipendente della P., alla guida di un transpallet, stava svolgendo attività di movimentazione e di smistamento merci nel reparto ortofrutta nei magazzini della C. A., società committente dei lavori.
Presso tali magazzini giungono quotidianamente – stivati in appositi pallets – prodotti ortofrutticoli, che ivi erano scaricati, pesati ed etichettati, operazioni per le quali il carrellista scende e sale ripetutamente dal carrello nonché infine stivati per essere successivamente distribuiti presso i vari negozi di rivendita al pubblico……. Scarica sentenza completa. Fonte: CassazioneWeb