D.L. 21 giugno 2022, n. 73 Soppressione delle Commissioni mediche di verifica

Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00086)” convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 (in G.U. 19/08/2022, n. 193), dispone la soppressione, dal 1° gennaio 2023 (legge di conversione del DL 11 novembre 2022 n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, tutte le funzioni a decorrere dal 1° giugno 2023 sono trasferite all’INPS) delle Commissioni mediche di verifica, con il trasferimento delle relative funzioni all’INPS. A decorrere dalla indicata data, sarà l’Istituto previdenziale a dar corso agli accertamenti sanitari e alle valutazioni sull’inidoneità al servizio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La norma è contenuta nell’articolo 45 comma 3-bis il quale prevede che al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità, le commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui all’articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1°gennaio 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l’INPS subentra al Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle Commissioni Mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.

Il successivo comma 3 ter stabilisce che tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui all’articolo 71 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (dispensa dal servizio per infermità), agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Passaggio ad altre funzioni per inidoneità fisica e Dispensa dal servizio), all’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Trattamento per inabilità), e all’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Accertamenti e controlli inabilità), nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1°gennaio 2023, sono effettuati dall’INPS con le modalità di accertamento già in uso per l’assicurazione generale obbligatoria. Restano nella competenza delle soppresse commissioni, fino al loro esaurimento, i procedimenti in corso alla data del 20 agosto 2022 e i procedimenti per i quali, alla stessa data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.

La norma richiamata dispone, infine che con successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, saranno stabilite le norme di coordinamento e le modalità attuative della normativa.

In attesa che vengano emanati i provvedimenti attuativi e per avere un quadro preciso della nuova articolazione dei procedimenti interessati da questa novità normativa, si chiede di far conoscere quali procedimenti medico legali riguardanti i lavoratori della Polizia di Stato siano interessati dalla normativa in oggetto ed eventualmente a chi saranno devoluti i procedimenti previsti dall’accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativo all’attribuzione in via sperimentale alle Commissioni mediche di verifica di Firenze e di Napoli della competenza per le visite collegiali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004, nei confronti del personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza (cfr. Circolare 850A-A/25-11 del 2 gennaio 2019).

Fonte: INPS e Ministero dell’economia e delle finanze

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