Cassazione Penale, sentenza n. 10123 del 16 marzo 2020 – Omessa vigilanza sul rispetto del divieto di avvicinarsi all’escavatore in azione.

 Omessa vigilanza sul rispetto del divieto di avvicinarsi all’escavatore in azione. Responsabilità del datore di lavoro

 La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto F.C. dal reato ex art. 113 e 589 cod.pen. (per aver cagionato la morte del proprio dipendente F.S., colpito da improprio movimento della benna condotta da M.S., permettendo la presenza dei propri dipendenti nel campo di azione dell’escavatore durante i lavori di scavo, in violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 164 del 1956, in data 12 gennaio 2007), revocando nei suoi confronti le statuizioni civili, mentre ha confermato la condanna di M.S. e di P.DS. per tale omicidio colposo, a cui il primo ha contribuito, in qualità di conducente del mezzo, con la condotta gravemente imprudente costituita dall’abbandonare il mezzo acceso e senza freno, ed il secondo, in qualità di proprietario, con la negligente manutenzione.
Il giudice di primo grado aveva condannato il datore di lavoro per il decesso del proprio dipendente, ritenendolo responsabile della sola condotta di cui al capo A1b e, cioè, dell’omessa vigilanza sul rispetto, da parte dei propri dipendenti, del divieto legale di avvicinarsi all’escavatore in azione durante i lavori di scavo. Nella sentenza di primo grado si era, peraltro, escluso che F.S., nonostante fosse operaio anziano ed esperto, avesse una posizione sovraordinata rispetto ai figli dello stesso datore di lavoro e potesse, quindi, avere in quell’occasione impartito ordini – conclusione fondata sull’id quod plerumque accidit e sulla scarsa attendibilità delle deposizioni dei testi F.G., F.Gi. e D.Q.M. sia per la loro posizione (di figli e dipendente del datore di lavoro) sia per la loro condotta subito dopo l’infortunio (gli stessi non chiamarono il 118, non impedirono a M.S. di allontanarsi con la benna e, come ritenuto probabile dal Tribunale, uno di loro riferì al Pronto Soccorso che F.S. era precipitato nello scavo, circostanza, poi, rivelatasi non vera).
La Corte di Appello ha, invece, riconosciuto a F.S. il ruolo di preposto in base alle deposizioni testimoniali di F.G., F.GI. e D.Q.M. ed ha, pertanto, ritenuto che sia stato proprio F.S. ad impartire l’ordine di scendere nello scavo nonostante la presenza della macchina in azione, in modo imprevedibile per il datore di lavoro, che non solo aveva informato i suoi dipendenti dei relativi pericoli, ma aveva lasciato il cantiere ritenendo ormai terminati i lavori di scavo e in corso di esecuzione solo quelli di recinzione. Fonte Cassazione Web   Scarica sentenza completa

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